Decreto sui titoli di efficienza energetica

Con il nuovo Decreto sui Titoli di Efficienza Energetica (11 gennaio 2017) sono cambiate molte cose nel mercato del GME e nelle procedure per l’ottenimento dei Certificati Bianchi.

La mancata consapevolezza delle novità, da poco introdotte, può minare ed annullare l’intero procedimento per l’ottenimento dei Certificati Bianchi.

Di seguito ci proponiamo di approfondire alcuni dei principali cambiamenti rispetto alla situazione precedente (2013-2016).

 

TIPI DI PROGETTO

I progetti ammissibili da tre (analitici, standard, consuntivi) diventano due (standard e consuntivi), assumendo, però, nuove caratteristiche e determinando una drastica riduzione della soglia minima di TEP da risparmiare per ogni tipologia di intervento.

  • Standard, vengono presentati quando gli interventi realizzati generano, nei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, un risparmio addizionale di almeno 5 TEP.
  • Consuntivi, vengono presentati quando gli interventi realizzati generano, nei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, un risparmio addizionale di almeno 10 TEP.

I programmi di misura, prima definiti PPPM, dovevano essere presentati esclusivamente per i progetti a consuntivo mentre ora sono obbligatori per ogni tipo di progetto e si distinguono in PC (consuntivi) e PS (standard). Devono, inoltre, essere presentati prima dell’inizio dei lavori, invece che alla fine.

 

VITA UTILE, VITA TECNICA E COEFFICIENTE TAU

Con il Decreto 11 gennaio 2017 viene eliminato il coefficiente TAU, quindi i titoli vengono elargiti ogni anno in base all’effettivo risparmio. Inoltre se, precedentemente, si distingueva vita tecnica e vita utile, oggi coincidono. Viene stabilita in anticipo la durata di vita che si prevede avranno gli impianti e può essere di 7 o 10 anni (a seconda delle tipologie di progetto).

RICHIESTA DI VERIFICA E CERTIFICAZIONE

Nel periodo 2013-2016 la richiesta di verifica e certificazione ( RCV ) doveva essere presentata al raggiungimento di 20 TEP per i progetti standard; 40 TEP per i progetti analitici, 60 TEP per i progetti consuntivi. Inoltre, per i progetti analitici e consuntivi dovevano essere presentate anche altre RVC ogni 3/6/12 mesi.

A partire dal 2017, invece, vengono presentate richieste di verifica e certificazione dei progetti a consuntivo (RC) e dei progetti standardizzati (RS), in seguito ad un periodo di monitoraggio post intervento, ma non oltre 120 giorni dalla sua ultimazione. Devono essere presentate annualmente.

MONITORAGGIO

Il monitoraggio è diventato obbligatorio per tutti I progetti. Deve essere realizzato per almeno 12 mesi prima dell’intervento, con una frequenza di campionamento almeno giornaliera, per poter determinare un consumo di baseline.