Il 30 aprile 2018 è il termine ultimo per comunicare al FIRE (la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia), la nomina dell’energy manager.
Assicurati di rispettare le tempistiche, se non vuoi incorrere in pesanti sanzioni amministrative da 5.000 a 50.000 euro.
CHI DEVE NOMINARE UN ENERGY MANAGER?
Le imprese industriali con un consumo energetico annuale maggiore di 10.000 TEP (un TEP è una tonnellata equivalente di petrolio e corrisponde a 5.300 kWh elettrici o a 1.200 m³ di gas naturale, per citare solo due corrispondenze) e le realtà che operano nel settore civile e terziario con un consumo energetico annuale maggiore di 1.000 TEP, secondo quanto stabilito dall’art. 19 della legge 10/91 sono obbligate alla nomina di un energy manager.
CHI SCEGLIERE COME ENERGY MANAGER?
Nella scelta dell’energy manager le strade percorribili sono due:
- individuarlo all’interno della propria azienda
- usufruire di un energy manager esterno
Nello scegliere quale strada percorrere è importante accertarsi che, colui a cui verrà affidato tale compito, disponga delle competenze necessarie, secondo quando stabilito dall’art. 19 della legge 10/91. Deve essere in grado di:
- promuovere un uso razionale dell’energia attraverso l’individuazione di azioni, interventi e procedure;
- assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione dei parametri economici e degli usi energetici finali;
- organizzare i dati energetici per verificare gli interventi effettuati con il contributo dello Stato.
SOGGETTI NON OBBLIGATI
La nomina dell’energy manager può anche essere realizzata volontariamente da soggetti non obbligati.