Nuove regole per l’assegnazione gratuita di quote di emissione – ETS

Il regolamento delegato (UE) del 19.12.2018 definisce le regole per l’assegnazione gratuita di quote di emissione per il quarto periodo dell’ETS

L’Unione Europea indica, come scadenza per la presentazione della domanda di assegnazione delle quote per il periodo 2021-2030, il 30 maggio 2019 ma lascia facoltà agli Stati Membri di anticipare o posticipare tale data.

La scadenza per presentare la domanda per le imprese italiane è il 21 giugno 2019.

In caso di mancata presentazione della domanda entro questa data l’azienda non riceverà NESSUNA quota gratuita e dovrà acquistare le quote in numero pari alle emissioni prodotte.

 

Cosa deve fare il gestore di un impianto ammesso a beneficiare di quote gratuite (ai sensi dell’art. 10 bis della direttiva 2003/87/CE)?

L’azienda deve presentare all’autorità competente la domanda di assegnazione quote gratuite per il primo periodo di assegnazione (e successivamente ogni 5 anni) e dovrà corredarla di:

  1. Relazione sui dati di riferimento, nella quale dovranno essere indicati i dati sull’impianto e sui sotto impianti, prendendo in considerazione i livelli di attività storica del periodo 2014-2018
  2. Piano della metodologia di monitoraggio
  3. Relazione di verifica, realizzata da un ente certificatore che attesta la validità dei due documenti sopra citati.