Sei un’azienda a forte consumo di energia elettrica?
Sei iscritto all’elenco della Cassa dei Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) del 2018?
In conformità al D.Lgs 102/2014 hai l’obbligo di realizzare una Diagnosi Energetica entro il 05/12/2019.
Tuttavia…
Se hai adottato un Sistema di Gestione Volontaria dell’Energia ISO 50001, certificato da un Organismo di certificazione regolarmente accreditato, non sei tenuto ad eseguire la Diagnosi Energetica (secondo quando indicato nei “Chiarimenti in materia di Diagnosi Energetiche e Certificazione ISO 50001” pubblicate a dicembre 2018 dal MISE)
Tale “esenzione” è applicabile a condizione che:
– il sistema di gestione dell’energia includa un audit energetico realizzato in conformità all’allegato 2 del D.lgs 102/2014;
– l’azienda invii all’ENEA una serie di documenti, tra i quali:
- Certificato ISO 50001 in corso di validità;
- File excel riepilogativo degli Audit Energetici;
- Matrice di sistema, dalla quale sia possibile evincere la conformità del sistema di gestione dell’energia ai requisiti dell’allegato 2 del D.lgs 102/2014.
L’esenzione dalla realizzazione della Diagnosi Energetica è applicabile anche alle aziende multisito, a condizione che:
- sia effettuata un clusterizzazione, al fine di individuare i siti soggetti all’obbligo di Diagnosi Energetica;
- i siti con obbligo siano certificati ISO 50001;
- l’azienda invii all’ENEA la documentazione citata sopra.
Se, in seguito alla realizzazione della clusterizzazione, emerge che i siti soggetti all’obbligo non sono certificati ISO 50001 è richiesta la realizzazione della Diagnosi Energetica su tale/i siti.