In data 08/08/2019 è stata pubblicata la Deliberazione 119/2019 Modalità per l’applicazione degli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2021-2030.
Nel documento viene deliberata la possibilità, per determinata categorie di gestori, di richiedere entro le ore 24.00 del 10/09/2019, l’esclusione dal sistema comunitario EU ETS per il periodo 2021-2030 aderendo al Sistema Nazionale dei Piccoli Emettitori.
Piccoli emettitori – Sistema Nazionale dei Piccoli Emettitori (SINAPE)
Possono richiedere tale esclusione gli impianti titolari di una autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra che rispettano le seguenti condizioni:
- hanno avuto, negli anni 2016, 2017 e 2018, emissioni verificate e comunicate inferiori a 25.000 tCO2eq (escluse le emissioni da biomassa).
- hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW– condizione da rispettare solo in caso di impianti che svolgono attività di “Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)”.
Inoltre, possono essere esclusi anche gli ospedali indipendentemente dalle condizioni indicate sopra.
Gli impianti oggetti di esclusione possono emettere annualmente e gratuitamente una quantità di CO2eq pari alle emissioni consentite (la delibera delinea due possibili metodologie per la determinazione delle emissioni consentite). Gli impianti che superarano la quantità di CO2 consentite dovranno, per ciascuna tonnellata di emissioni di CO2eq. in eccesso, corrispondere il prezzo medio della quota EUA nell’anno precedente oppure restituire al Comitato ETS una quota di emissione (EUA) valida per il periodo di riferimento.
Aspetti caratteristici:
– le emissioni annuali si rivelino inferiori a quelle consentite – il gestore dell’impianto può cumulare la differenza ai fini della conformità dell’anno successivo
– le emissioni annuali sono superiori rispetto a quelle consentite – il gestore può utilizzare oltre ad eventuali surplus dell’anno precedente anche in anticipo quelle dell’anno successivo nella misura massima del 30%.
– Surplus di emissioni dal periodo 2013-2020 – il gestore può utilizzarle ai fini della conformità nell’anno 2021.
Per quanto riguarda le tariffe, agli impianti esclusi vengono applicate le stesse previste per il regime ETS, ridotte del 50%.