Le modifiche introdotte dal D.lgs 9 giugno per la IV FASE ETS

A fine 2018 era stata pubblicata la Direttiva UE 2018/410 al fine di regolare il meccanismo ETS nel quarto periodo (2021-2030). La direttiva è stata recepita dal nostro paese con la pubblicazione del Decreto Legislativo 9 giugno 2020 n. 47, entrato in vigore il 25 giugno 2020.

Di seguito un dettaglio delle principali novità introdotte per la IV Fase ETS

  1. Nuova definizione di “Nuovo entrante”: gli impianti che ottengono l’autorizzazione ETS per la prima volta da tre mesi prima della trasmissione alla Commissione Europea dell’elenco quinquennale degli impianti soggetti ETS a tre mesi prima della trasmissione del successivo elenco
  2. Le eventuali modifiche all’autorizzazione devono essere comunicate entro 60 giorni dalla data di avvenuta modifica.

 

  1. Le eventuali modifiche significative al Piano di monitoraggio e al piano della metodologia di monitoraggio devono essere comunicate entro 60 giorni dalla data delle modifica.
  2. Eventuali modifiche non significative al Piano di monitoraggio e al piano della metodologia di monitoraggio, invece, devono essere comunicate entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
  3. Il Comitato ETS modificherà le quote assegnate gratuitamente in presenza di variazioni del 15%(in positivo e negativo) nei livelli di attività (calcolati come media mobile delle emissioni verificate nei due anni precedenti rispetto ai valori dichiarati per il periodo storico).
  4. Eventuali interruzioni dell’attività(in atto dal 1 gennaio) devono essere comunicate entro il 31 gennaio. Il successivo riavvio dell’attività deve essere comunicato entro 30 giorni.
  5. La Cessazione dell’attività deve essere comunicata entro 30 giorni. Con cessazione s’intende un impianto non più in funzione e per il quale la ripresa delle attività risulta impossibile causa ragioni tecniche; oppure non rientra più nel campo di applicazione del Sistema ETS oppure interrompe le attività per un periodo superiore a 6 mesi.

In caso di mancata comunicazione il soggetto è tenuto alla restituzione delle quote entro 45 giorni.

  1. Il Comitato ETS potrà realizzare delle Visite ispettive in loco presso gli impianti. Queste, saranno a costo dei soggetti e potranno prevedere il coinvolgimento di ISPRA, enti di ricerca e guardia di finanza.
  2. Le Quote III fase rimarranno valide per l’annullamento delle emissioni2021-2030, mentre le quote assegnate a partire dal 1 gennaio 2021 saranno valide esclusivamente per il IV periodo.
  3. Diverse modifiche hanno coinvolte le SANZIONI(Art. 42):
  • Nei casi di assenza dell’autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 euro e aumentata di 100€ per ogni tCO2 indebitamente rilasciata. Se, è il gestore a dichiarare spontaneamente la mancanza dell’autorizzazione la sanzione amministrativa è ridotta da 5.000 a 50.000 euro, aumentata di 100€ per ogni tCO2 indebitamente rilasciata. Nel caso in cui il gestore restituisca le quote entro 120 giorni verrà applicata la sola sanzione amministrativa
  • La mancata comunicazione della verifica delle emissioni comporterà una sanzione amministrativa da 2.500 a 50.000 euro ridotta della metà se la comunicazione verrà effettuata entro il 30 aprile dello stesso anno.
  • Nei casi di mancata comunicazione di cessazione dell’attività è prevista una sanzione da 10.000 a 50.000 euro e nei casi di mancata restituzione delle quote indebitamente rilasciate è prevista una sanzione per ogni quota pari al valore medio della quota nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell’anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.
  • Nei casi di inadempienza nel trasmettere le comunicazioni o informazioni richieste inerenti all’autorizzazione (Art. 17), Piano di Monitoraggio (Art. 20) e il Piano della Metodologia di Monitoraggio (Art. 21) è prevista una sanzione da 2.500 a 50.000 euro.
  • Nei casi in cui si sia verificato un indebito rilascio e il trasgressore non restituisca le quote entro 45 giorni, verrà applicata una sanzione per quota pari al valore medio della quota nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell’anno in corso fino ad un massimo di 100 euro.

 

11 . Le modifiche previste per gli Impianti in Opt-Out sono le seguenti:

  • Confermata l’esclusione degli impianti di dimensione ridotte (art. 31), con emissioni inferiori alle 25.000 tCO2
  • Introdotta la possibilità di esclusione, su richiesta del gestore, per gli impianti (art. 32) con emissioni inferiori alle 2.500 tCO2 del Sistema ETS.
  • Sanzioni previste in caso di mancata compensazione delle emissioni in eccesso per la quale è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro aumentata di 20 euro per ogni quota, oltre all’obbligo di compensazione.
  • Per gli impianti di cui all’Art. 32 viene prevista la stessa sanzione da 1.000 a 5.000 euro nei casi di mancato invio del Piano di Monitoraggio entro 30 giorni, mancato aggiornamento del Piano di Monitoraggio, entro 30 giorni nei casi di modifica di identità del gestore, ampliamenti/riduzioni dei livelli di attività superiori al 20%, modifica alla natura e funzionamento dell’impianto nonché modifiche significative del sistema di monitoraggio e mancata comunicazione delle emissioni al 30 aprile di ogni anno.

 

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