Il sistema di scambio di quote di emissione (Emissions Trading System o ETS in inglese) è uno strumento amministrativo utilizzato dall’Unione Europea per controllare le emissioni di inquinanti e gas serra a livello internazionale, per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 nei principali settori industriali.
Sono coinvolti quei settori industriali con maggiori emissioni di CO2 legati, sia alla produzione di energia che alla trasformazione del carbonio (come, ad esempio, aziende di lavorazione del vetro, della ceramica, della carta, del ferro, della ghisa e dell’acciaio, del cemento..).
Nell’ambito del Sistema ETS è necessario rispettare una serie di scadenze, entro le quali adempiere a pagamenti e comunicazioni.
Per comodità ve le riportiamo una ad una.
SCADENZA 31 GENNAIO 2021
PAGAMENTO DELL’ IMPORTO ANNUALE DI € 250 RELATIVO AL RILASCIO DI QUOTE E COMUNICAZIONE EMISSIONI
Gli impianti che rientrano nel sistema ETS devono provvedere al pagamento di euro 250.
Il pagamento può essere effettuato tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, con imputazione al capitolo 2592, art. 22 – Capo 32 dell’entrata del bilancio dello Stato. Come causale è necessario indicare “Tariffa – Rilascio quote e comunicazione delle emissioni, ai sensi dell’art. 41, decreto legislativo n. 30 del 2013”.
Una volta effettuato il pagamento, è necessario darne comunicazione attraverso il portale EU-ETS Italia, accessibile al link: www.registroets.it
Gli impianti in Opt-out non sono tenuti al pagamento di questa tariffa.
SCADENZA 31 MARZO 2021
RENDICONTAZIONE ETS
Entro il 31 marzo 2021 è necessario presentare la dichiarazione annuale relativa alle attività e alle emissioni di gas serra rilasciate in atmosfera dall’impianto nell’anno solare precedente (2020).
Il mancato rispetto delle tempistiche e l’incorrettezza delle informazioni fornite può determinare sanzioni amministrative che vanno dai 2.500 ai 50.000 euro.
La comunicazione avviene tramite:
- Compilazione del “Modulo Comunicazione Annuale delle emissioni per gli impianti stazionari”
- Invio del modulo, corredato da una dichiarazione di verifica rilasciata da un verificatore accreditato da Accredia, all’Autorità Nazionale Competente tramite il seguente link: https://scrivaniaets.minambiente.it/
- Iscrizione del quantitativo di quote nel Registro dell’Unione
SCADENZA 31 MARZO 2021 Per il 2021 la scadenza è stata prorogata al 30 APRILE 2021
VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI ATTIVITÀ
A partire dall’anno 2021, in seguito al Reg. UE 2019/1842, i gestori sono tenuti a comunicare annualmente il livello di attività di ciascun sottoimpianto per l’anno precedente.
In questo primo anno di transizione dalla III alla IV fase è necessario comunicare i dati relativi ai livelli di attività di ciascun sottoimpianto, con riferimento al biennio 2019-2020, secondo quanto previsto dal Reg. FAR.
La mancata comunicazione impedisce il rilascio delle quote gratuite.
La comunicazione avviene tramite:
- Compilazione di apposito Template (non ancora disponibile in lingua italiana)
- Invio del modulo, corredato da una dichiarazione di verifica rilasciata da un verificatore accreditato da Accredia, all’Autorità Nazionale Competente tramite il seguente link: https://scrivaniaets.minambiente.it/
SCADENZA 30 APRILE 2021
RESTITUZIONE DEL NUMERO DI QUOTE PARI ALLE EMISSIONI DICHIARATE
Per raggiungere lo stato di conformità i titolari di conti operatore sono tenuti – entro il 30 aprile 2021 – alla restituzione di un numero di quote pari alle emissioni precedentemente dichiarate.
Il mancato rispetto di tale scadenza comporta una sanzione pari a 100€ per ogni quota non restituita.
SCADENZA 30 APRILE 2021
RENDICONTAZIONE ETS PER GLI IMPIANTI OPT – OUT
Gli impianti Opt-Out devono presentare entro il 30 aprile l’annuale Dichiarazione relativa alle attività e alle emissioni di gas serra rilasciate nell’anno solare precedente (2020).
Il mancato rispetto di tale scadenza comporta una sanzione amministrativa tra i 1.000 € e i 5.000 €
SCADENZA 30 GIUGNO 2021
PROCEDURA PER L’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONFORMITÀ RELATIVI ALLA COMPENSAZIONE DELLE EMISSIONI IN ECCESSO RISPETTO AI LIMITI CONSENTITI PER IL BIENNIO 2019-2020
Entro il 30 giugno 2021 gli impianti Opt Out devono compensare le emissioni in eccesso compilando l’apposito modulo di cui all’allegato I pubblicato sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
Il mancato rispetto di tale scadenza comporta:
– una sanzione amministrativa tra i 1.000 € e i 5.000 €
– 20€ per ogni tonnellata di CO2 emessa in eccesso
– il pagamento dei costi emissioni in eccesso.
SCADENZA 15 OTTOBRE 2021
PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER I TITOLARI DI UN CONTO NEL REGISTRO DELL’UNIONE
Tutti i titolari di un conto nel Registro dell’Unione sono tenuti a pagare una tariffa tra il 1 settembre e il 15 ottobre 2021.22
Il pagamento della tariffa deve essere effettuato, come canale preferenziale, mediante il sistema pagoPA®.
In caso di mancato pagamento: il conto dell’impresa sarà temporaneamente bloccato, fino ad avvenuto pagamento e l’impresa dovrà versare una mora in base al numero di giorni trascorsi tra la scadenza e l’avvenuto pagamento.