Il meccanismo “elettrivori” è stato introdotto al fine di permette alle imprese a forte consumo di energia elettrica, l’ottenimento di un’agevolazione nelle fatture di energia elettrica.
A partire dal 1 gennaio 2024 sarà in vigore una nuova normativa, a regolare l’erogazione dell’agevolazione.
LA DEFINIZIONE DI IMPRESA A FORTE CONSUMO DI ENERGIA
Per poter accedere all’agevolazione, un impresa deve:
– consumare almeno 1 GWh/anno di energia elettrica nell’anno precedente la presentazione della Dichiarazione
– rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
- avere un Codice ATECO compreso nell’Allegato 1 – prima parte della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 (imprese ad alto rischio)
- avere un codice ATECO compreso nell’Allegato 1 – seconda parte della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 (imprese a rischio)
- essere inserite nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia redatto dal CSEA per gli anni 2022/2023 (già energivori) con Codice ATECO rientrante nell’Allegato 3 e 5 del precedente decreto
LIVELLI DI CONTRIBUZIONE SUGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA ASOS
Le agevolazione vengono riconosciute applicando, direttamente nella fattura di energia elettrica, aliquote ASOS differenziate a seconda della tipologia d’impresa.
Requisito 1 | 15% componente ASOS | |
0,5% del VAL | ||
Requisito 2 | 25% componente ASOS | |
1% del VAL | ||
Requisito 3 | 35% componente ASOS | Anni 2024, 2025, 2026 |
1,5% del VAL | ||
55% componente ASOS | Anno 2027 | |
2,5% del VAL | ||
80% componente ASOS | Anni 2028 | |
3,5% del VAL |
Le aziende che rientrano nel requisito 3 quindi ex energivori non potranno più usufruire dell’agevolazione elettrivori a partire dal 1 gennaio 2029.
La soglia di contribuzione minima inderogabile alla spesa per le fonti rinnovabili di energia che deve in ogni caso essere garantito dall’impresa è pari al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica. Questa condizione sarà verificata ex post da CSEA, che eventualmente provvederà ai necessari conguagli.
Le imprese che optano per il versamento del VAL vedranno il valore in fattura della componente ASOS posto a 0, il contributo sarà successivamente versato direttamente dall’impresa a CSEA tramite due pagamenti nel corso dell’anno, equivalenti ad una percentuale sul VAL medio dell’azienda.
L’agevolazione energivori riguarda solo la componente ASOS, i rimanenti oneri di sistema (ARIM (4*), UC3 ed UC6) sono imputati al 100% a tutte le utenze
PORTALE ELETTRIVORI E COSTITUZIONE ELENCHI
CSEA (Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali) costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’Elenco delle imprese beneficiarie delle agevolazioni.
Ai fini dell’inserimento negli Elenchi le imprese presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R n. 445 del 2000 attestante il possesso dei requisiti all’interno dell’apposito portale CSEA.
Il portale aprirà ogni anno entro il 1 ottobre, per un periodo di 30 giorni, per la presentazione della Dichiarazione riferita all’annualità successiva.
CSEA costituirà l’elenco “elettrivori” entro il 18 dicembre.
APERTURA STRAORDINARIA DEL PORTALE
La Delibera 16 giugno 2020 217/2020/R/eel di ARERA ha disposto l’apertura di una sessione straordinaria del Portale CSEA per le aziende “ritardatarie”.
Le aziende che non riusciranno a presentare la dichiarazione energivori entro la sessione ordinaria nell’anno precedente, potranno farlo nella sessione straordinaria a partire dal 28 febbraio dell’anno di riferimento .
Alle aziende “in ritardo” sarà applicata l’agevolazione solo a partire dal 1 febbraio dell’anno di riferimento, perdendo quindi un mese di agevolazione (Gennaio).
La sessione rimarrà aperta per un periodo di 30 giorni.
COSTI DI GESTIONE PRATICA
ARERA, con la Delibera 16 giugno 2020 217/2020/R/eel ha introdotto anche i costi di gestione della pratica.
Le imprese energivore, indipendentemente dalla Classe di Agevolazione, dovranno pagare un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dal CSEA.
Il mancato o l’erroneo pagamento di tale contributo sarà sollecitato da CSEA e, se non regolarizzato entro 60 giorni, comporterà l’automatica decadenza dell’agevolazione con l’obbligo di restituzione di eventuali somme già ottenute.
Il valore di tale contributo potrebbe variare nel corso degli anni.
NOTE
Sono escluse dal meccanismo le imprese in difficoltà.
OBBLIGHI – GREEN CONDITIONALITIES
Le imprese elettrivore devono realizzare una Diagnosi Energetica o un Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001.
Oltre a questo, dal 2024, dovranno anche adottare una delle seguenti misure:
- attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
- ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica, fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
- investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.
DICHIARAZIONE ELETTRIVORI 2024
Eccezionalmente, il portale per la presentazione della Dichiarazione Elettrivori 2024 sarà aperto a partire dal 1 dicembre 2023 per un tempo di 20 giorni.
Le aziende potranno quindi presentare la propria dichiarazione entro il 22/12/2023.
Nel documento attualmente in consultazione di ARERA viene proposta la possibilità di permettere alle aziende di accedere alla sessione suppletiva (febbraio 2024), eccezionalmente per quest’anno, senza nessuna penale prevista (quindi la perdita di 1/12 dell’agevolazione) in considerazione dei tempi ridotti previsti nella sessione ordinaria.