Il Testo Unico delle Accise (D. Lgs. 26/10/1995 n. 504) agli articoli 52 comma 2 e 21 comma 16 stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica e gas non sottoposti ad accisa, l’imposta indiretta a riscossione immediata che viene applicata sulla quantità di gas ed energia consumata. L’esenzione si ottiene solo nel caso in cui i consumi di elettricità e gas siano necessari ai processi mineralogici, elettrolitici e metallurgici. L’esenzione può variare dal 60 al 100% dei consumi totali dello stabilimento.
L’esenzione accise gasolio è invece regolata dalle circolari 33/d 2006, 5/d 2010 e 25/d 2011 dell’Agenzia delle Dogane: queste stabiliscono che il gasolio utilizzato come forza motrice da macchine operatrici e macchinari con targa gialla o non targati, attivi all’interno di stabilimenti industriali o cave, può essere defiscalizzato. Per ottenere l’agevolazione è necessario monitorare i consumi attraverso uno strumento di misura posizionato sul singolo mezzo incentivato.